STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“GRUPPO SPAZIO
GIOVANI” – GSG for next generation
Titolo I° - Disposizioni generali
Art. 1-
E’ costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991
N. 266 una associazione di volontariato denominata
“Gruppo Spazio Giovani”, abbreviato in GSG,
slogan “GSG for next generation” con sede
legale in Santa Maria Nuova in Piazza Magagnini n. 27.
Art. 2-
L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione è
apolitica e apartitica; non ha fini di lucro, anche
indiretti, e si avvale delle prestazioni gratuite e
personali dei propri aderenti per soli fini di
solidarietà.
Art. 3-
La durata dell’associazione è
indeterminata.
Art. 4-
Scopo dell’associazione è di
favorire le attività culturali, artistiche e ricreative
con particolare riguardo per quelle attività che
coinvolgono i giovani. Al fine di perseguire tali
finalità l’associazione potrà: organizzare convegni,
mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli
teatrali e intrattenimenti musicali, corsi a carattere
artistico e/o culturale, pubblicare per i soci riviste,
bollettini, atti di convegni, materiali audio e video:
organizzare incontri tra i soci in occasione di
festività, ricorrenze ed ogni altra attività
associativa, culturale, ricreativa ed editoriale
aderente agli scopi dell’associazione; partecipare ad
altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi
nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi
sociali ed umanitari; attuare ogni altra attività
necessaria od opportuna al fine del raggiungimento degli
scopi che precedono.
Art. 5-
Le somme versate per la quota sociale non sono
rimborsabili in nessun caso.
Art. 6-
La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In
caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare
il solo importo corrispondente al costo del duplicato
della tessera.
Art. 7-
Gli organi dell’associazione
sono:
1. L’assemblea dei soci
2. Il consiglio direttivo
3. I revisori dei conti
Titolo II°
- I Soci
Art. 8-
Possono far parte
dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che
per interesse, lavoro o studio condividono le finalità
della Associazione e sono mossi da spirito di
solidarietà.
Art. 9-
Per essere ammessi a socio è necessario presentare
domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con
osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. Per
le persone fisiche: indicare nome, cognome, luogo e data
di nascita, professione, residenza e numero di un
documento di identità;
2. Per
le persone giuridiche: indicare denominazione, sede,
eventuale iscrizione a pubblici registri, nonché nome,
cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza
e numero di un documento di identità del legale
rappresentante della persona giuridica.
3. Dichiarare
di volersi attenere al presente statuto e alle
deliberazione degli organi sociali;
4. Pagare
la quota sociale.
Art. 10-
L’ ammissione a far parte della Associazione è
deliberata dall’assemblea dei soci e dà diritto a
ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio
Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni e
comunicarlo all’interessato. Tutti i soci hanno il
diritto eleggere ed essere eletti fra gli organi della
Associazione; hanno il diritto di informazione e di
controllo sull’attività della Associazione; hanno
diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti
dalla Associazione; hanno il diritto di essere
assicurati dalla Associazione contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento della attività di
volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.
I soci devono svolgere la propria attività in modo
personale e gratuito, senza fini di lucro, devono tenere
un comportamento, verso gli altri soci ed all’esterno
della Associazione, animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza e buona fede.
Art. 11-
I soci sono espulsi o radiati
per i seguenti motivi:
1. Qualora
non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto,
ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli
organi sociali.
2. Qualora,
in qualunque modo arrechino danni morali o materiali
all’associazione, ovvero rechino fastidio agli altri
soci con un comportamento maleducato e generalmente poco
rispettoso della convivenza sociale. In ogni caso il
socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente
che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature
dell’associazione e ad ogni altro socio e/o a terzi. Le
espulsioni o radiazioni saranno decise dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 12-
Tutti i soci possono
partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono
corrispondere il contributo sociale annuale, nella
misura che verrà determinata dal consiglio direttivo.
Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in
caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i
termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà
automaticamente.
Titolo III° -
L’assemblea dei soci
Art. 13-
L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su
delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni
prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce
presso la sede sociale o in altra località da indicarsi
nell’avviso di convocazione, nel primo quadrimestre di
ogni anno, per provvedere e per deliberare sul
rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su
tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti
all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio
direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei
soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono
comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella
bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che
il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 14-
Hanno diritto di intervenire
all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con
il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio
potrà rappresentare non più di tre soci purché munito di
regolare delega scritta. Per la costituzione legale
dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni
è necessario l’intervento di almeno la metà dei soci.
Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è
rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima
convocazione; nella seconda convocazione, l’assemblea è
valida qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati. La data di questa sessione può essere
fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 15-
L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci
presenti o rappresentati mediante regolare delega
scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un
consigliere o un revisore.
Art. 16-
L’assemblea all’inizio di ogni
sessione elegge tra i membri del consiglio direttivo
presenti un presidente o un segretario. Il segretario
provvede a redigere i verbali delle deliberazioni
dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal
presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli
scrutatori, qualora vi siano votazioni.
Art. 17-
Assemblee straordinarie
possono essere convocate per deliberazione del consiglio
direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario
oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.
Art. 18-
I soci riuniti in assemblea
possono modificare il presente statuto e per la validità
delle deliberazioni di cui al precedente comma, è
necessaria la presenza sia di prima che di seconda
convocazione di almeno la metà dei soci ed il consenso
di due terzi dei voti presenti o rappresentati.
TITOLO IV° -
Il Consiglio direttivo
Art. 19-
Il consiglio direttivo è
nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di tre
soci come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per
la prima volta la determinazione del numero dei membri e
la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere rieletti. In caso di morte o di
dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del
mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro
sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti
rimangono in carica sino alla successiva assemblea
ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei
consiglieri si riduca a meno di un terzo, l’intero
consiglio direttivo è da considerarsi decaduto e deve
essere rinnovato.
Art. 20-
Il consiglio direttivo è
investito di ogni potere per decidere sulle iniziative
da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento e l’attuazione degli scopi
dell’associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria. In
particolare il consiglio:
1. Fissa
le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne
stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione
e controlla l’esecuzione stessa;
2.
Decide sugli investimenti patrimoniali;
3.
Stabilisce l’importo delle quote annue di
associazione;
4.
Delibera sull’ammissione dei soci;
5.
Decide sull’attività e le iniziative
dell’associazione e sulla sua collaborazione con i
terzi;
6.
Approva i progetti di bilancio preventivo,
rendiconto finanziario e stato patrimoniale da
presentare all’assemblea dei soci
sostenitori;
7.
Stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei
servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e
modalità;
8.
Nomina e revoca dirigenti, funzionari ed
impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il
personale;
9.
Conferisce e revoca procure.
Art. 21-
Il consiglio direttivo nomina
nel suo seno un presidente, che dura in carica per
l’intera durata del consiglio, ed uno o più
vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne
svolgono compiti e funzioni. Esso si riunisce ogni volta
che sia necessario, su iniziativa del presidente o di
almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di
una volta ogni sei mesi.
Art. 22-
Le deliberazioni del consiglio
direttivo sono prese a maggioranza di voti dei
consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale
quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio
sono valide se alla riunione prende parte almeno metà
dei consiglieri.
Art. 23-
La firma e la rappresentanza
legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono
conferite al presidente.
TITOLO V° - I
revisori dei conti
Art. 24-
L’assemblea ordinaria dei soci
nomina 2 revisori dei conti effettivi ed un supplente.
Per la prima volta tali nomine vengono effettuate
nell’atto costitutivo. I revisori dei conti possono
assistere senza diritto di voto alle riunioni del
consiglio direttivo, vigilano sull’amministrazione
dell’associazione, esaminano ed approvano,
sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato
patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. I
revisori dei conti sono nominati per un anno.
TITOLO VI° -
Le sedi periferiche
Art. 25-
Su richiesta di un
significativo numero di soci, laddove si dimostri
necessario, può essere costituita una sede periferica.
Art. 26-
Ogni sede periferica, in
armonia con lo statuto definisce un proprio regolamento
che diventerà operante con l’approvazione del consiglio
direttivo.
Art. 27-
Organi della sede periferica
sono l’assemblea territoriale dei soci, il consiglio
territoriale e il comitato operativo.
Art. 28-
Il consiglio territoriale
nomina nel proprio ambito, il presidente che farà parte
di diritto del consiglio direttivo.
TITOLO VII° -
Il patrimonio
Art. 29-
Le entrate dell’associazione
sono costituite da:
1.
Tasse di iscrizione;
2.
Quote annuali di associazione;
3.
Proventi per offerte di servizi vari a soci od a
terzi;
4.
Contributi volontari, lasciti, donazioni;
5.
Contributi pubblici (Stato, Regioni, Province,
Enti locali).
Art. 30-
Prima del 31 dicembre di ogni
anno, il consiglio direttivo approva i progetti di
bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote
di associazione per l’anno successivo.
Art. 31-
In caso di scioglimento della
associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che
perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo
quanto previsto dalle leggi.
Art. 32-
Per tutto quanto non stabilito
nel presente statuto si osservano le disposizioni del
codice civile.
I soci fondatori
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